Sebbene in Italia penda un giudizio di separazione tra cittadini stranieri, deve essere riconosciuta la pronuncia straniera di divorzio tra i coniugi, ancorché il procedimento divorzile sia stato radicato all’estero successivamente e quell’ordinamento non preveda l’istituto della separazione personale.
Nel caso di specie, dopo che il Tribunale adito per la separazione personale dei coniugi cittadini albanesi, aveva disposto il riconoscimento del divorzio ottenuto in Albania dal marito e la Corte d’Appello aveva accolto l’impugnazione della moglie, la prima Sezione della Corte di Cassazione (con sentenza n. 24542 del 1° dicembre 2016) ha invece accolto il ricorso del marito, cassando con rinvio.
La Suprema Corte ha statuito la competenza ex art. 31 Separazione personale e scioglimento del matrimonio della L. n 218 del 1995 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato della legge albanese quale legge nazionale comune dei coniugi, sebbene non preveda l’istituto della separazione personale ma solo il divorzio, senza che ciò rappresenti un fattore discriminatorio alla luce del quale la ratio del secondo comma propende per l’applicazione residuale della legge italiana.
La sentenza di divorzio pronunciata in Albania risulta, quindi, riconoscibile nel nostro ordinamento ex art. 64 L. n. 218 del 1995, ancorché in Italia penda il procedimento di separazione che va, quindi, dichiarato improcedibile, perché non si configura la condizione ostativa della litispendenza di cui alla lett. f del citato art. 64, data la diversità di oggetto sussistente tra giudizio di divorzio e separazione personale.
Per approfondimenti si veda l’articolo dell’avvocato Davide Milan Divorziati, ma non separati, pubblicato in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2017, 6, 805 ss.