A distanza di quattro anni dal primo decreto di omologa in assoluto emesso dal Tribunale di Rovigo (uno dei primissimi in tutto il Veneto) su un loro ricorso, gli avvocati D’Ambrosi e Baraldo provocano una decisione pionieristica da parte del Tribunale di Padova in tema di sovraindebitamento.
Il Tribunale, infatti, si è pronunciato sul delicatissimo tema della ammissibilità del ricorso che preveda la falcidia dell’IVA e delle Ritenute d’acconto.
Nelle more tra il deposito del ricorso e la decisione è intervenuta la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 7 della Legge n. 3 del 2012 (Sent. n. 245 del 2019) che ha sancito la falcidiabilità dell’IVA e, sulla scorta di questa decisione, il Tribunale ha deciso che, "seppure la pronunzia del Giudice delle leggi non involga la questione della falcidiabilità delle ritenute operate e non versate si debba procedere, proprio alla luce della succitata pronuncia e del parallelismo dalla stessa tracciato tra il concordato preventivo e la presente procedura, ad una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata, ulteriormente rafforzata in chiave interpretativa dalla nuova disciplina del Codice della Crisi di Impresa, che seppure non ancora in vigore, è utilizzabile a tal fine, e che prevede in riferimento al concordato minore (l’attuale accordo di composizione) la possibilità del pagamento parziale dei crediti tributari senza i limiti alla falcidia di cui all’art. 7 l.sovr.”.