A seguito dell’approvazione definitiva del D.Lgs n. 14 del 2019, in attuazione alla Legge n. 155 del 2017, è stato emanato il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019.
Le novità introdotte dal citato Decreto entreranno in vigore il 15 agosto 2020, salvo l’anticipazione espressamente prevista per alcune delle misure. Entreranno altresì in vigore il 30° giorno dalla pubblicazione del testo le novità che interessano le norme del codice civile in materia di gestione dell’impresa, di amministratori, di organi di controllo e di finanziamenti dei soci. Tali novità obbligheranno, pertanto, molte società ad adattare gli statuti per recepire, entro l’anno in corso, il nuovo obbligo di nomina del sindaco, del collegio sindacale e del revisore, qualora superino le nuove soglie previste dall’articolo 2477 c.c. riformato.
Il Codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, facendo tuttavia salve le norme speciali in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e di liquidazione coatta amministrativa.Nel riformare in modo organico le procedure concorsuali, il decreto mira a rendere possibile una diagnosi precoce dello stato di crisi delle imprese, allo scopo di salvaguardare la capacità imprenditoriale dell’impresa in crisi e scongiurare il fallimento dovuto a particolari e temporanee contingenze, evitabili mediante la continuazione dell’attività aziendale.
Tra le principali novità apportate dal decreto si segnalano:
- l’abbandono del termine “fallimento” e l’adozione di una terminologia meno penalizzante per gli imprenditori, come avviene in altri Paesi europei – ad esempio in Francia o in Spagna -, ossia “liquidazione giudiziale”;
- l’introduzione di un sistema di allerta finalizzato alla pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori;
- la priorità di trattazione presso i Tribunali delle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale (ad esempio negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nelle procedure di concordato preventivo);
- la predilezione, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, per le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
- l’unificazione e la semplificazione della disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
- la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
- l’istituzione presso il Ministero della giustizia di un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
- l’armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori;
- l’obbligo dell’imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
- la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
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