RIFLESSIONI SEMI-SERIE A MARGINE DI UN EPISODIO SEMI-TRAGICO: il writer burlone tagliuzza la sua opera per la gioia del compratore che l’ha pagata solo 1 milione di sterline

L’immagine sulla tela che viene tagliata a listelli da un tritacarta nascosto nella cornice, subito dopo l’aggiudicazione all’asta, tra lo stupore e l’incredulità dei presenti che riprendono la scena con i cellulari!
Questa la sorte toccata all’opera Girl With Balloon del writer inglese Bansky, aggiudicata per 1,042 milioni di sterline, alla recente asta di arte contemporanea battuta da Sotheby’s e che grande risalto ha avuto nei media nei giorni scorsi.
Si tratta di una burla contro la mercificazione dell'arte all'insaputa del compratore? Di una combine tra tutti i soggetti della vicenda? L’autore non è nuovo a episodi del genere, ma la dinamica dei fatti induce a sospettare che la performance fosse pianificata. Sebbene il writer abbia rivelato on line che aveva nascosto nella cornice il tritacarta anni fa (ma esistono pile che durano così a lungo?) sperando che l’opera in futuro fosse venduta ad un’asta, i sospettosi commentano che il quadro sarebbe stato proposto per ultimo appositamente per non intralciare le successive vendite e che esso è stato appeso a una parete perché, se fosse stato esposto sul solito cavalletto, il marchingegno non avrebbe potuto funzionare con tanta teatralità. Altri hanno prospettato che quella tagliuzzata fosse una copia e non l’originale. Si aggiunga che probabilmente il meccanismo è stato messo in funzione al momento giusto, subito dopo l’aggiudicazione, da una persona presente in aula, dotata di un telecomando; eventualità confermata, secondo taluni, dal fatto che le cronache riferiscono che una persona sarebbe stata energicamente allontanata dalla sala dalle guardie di sicurezza. 
In ogni caso, il writer - già distintosi quale abile pubblicitario di se stesso più che come artista dada, nel celebrare il proprio gesto provocatorio e i suoi significati, cita niente di meno che Picasso, spiegando che “Anche l’urgenza di distruggere è un’urgenza creativa”...magari non a spese di colui il quale paga 1 milione di sterline per un’opera integra!
Chiariamo, quindi, un risvolto giuridico dell’episodio.
Salvo che non si tratti di una combine per scopi promozionali oppure di un happening pianificato, l’aggiudicatario effettivamente interessato all’opera integra potrebbe lamentare un inadempimento contrattuale a seguito della riduzione in listarelle della tela acquistata.
Ma veniamo al merito della question,e valutandolo come se esso fosse sottoposto al diritto italiano.
Preliminarmente sarebbe utile sapere se il venditore rivoltosi alla casa d’asta era il writer inglese o un’altra persona comunque a conoscenza di quanto sarebbe accaduto di lì a poco, perché la soluzione del caso sarebbe ben diversa qualora il venditore fosse invece del tutto ignaro.
Poiché la vendita è un contratto ad effetti reali - ossia che produce il passaggio della proprietà del bene compravenduto o di altro diritto reale – nonché consensuale – vale a dire che trasferisce la proprietà con il semplice consenso e, quindi, al momento dell’accettazione dell’offerta del bene a un dato prezzo -, in forza dell'art. 1465 c.c. , nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata, come quello di vendita, il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ossia il pagamento del prezzo, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata [1].
Alla luce di detta norma, se il venditore era a conoscenza di quanto sarebbe accaduto subito dopo l’aggiudicazione, l’inadempimento dell’obbligo di consegna dell’opera integra sarebbe a lui imputabile con conseguente facile tutela delle ragioni dell’acquirente [2]; ma se il venditore, per conto del quale la Casa d’asta ha battuto l’opera, era effettivamente ignaro dell’installazione del tritacarta, il compratore, benché possa sembrare iniquo, potrebbe dover comunque pagare il prezzo nonostante la riduzione dell’opera in striscioline.
Ma se si compie un minimo sforzo di immaginazione e si tiene in debito conto l’effetto distorto cercato dal writer ed effettivamente prodotto dal risalto dato all’episodio dai media [3], ci si può attendere che l’opera, diventata oggetto del desiderio di cercatori di curiosità più che di opere realmente d’arte (dato l’esiguo contenuto artistico della tela in questione), incrementerà addirittura il proprio valore commerciale rispetto al prezzo di aggiudicazione. Con l’effetto che, il compratore che – ripresosi dallo shock - non si accontentasse dell’opera tagliuzzata e intendesse agire per tutelare i propri diritti [4], potrebbe vedersi opporre dal venditore che la menomazione dell’opera non ne ha diminuito in modo apprezzabile il valore, come richiede l’art. 1490 c.c. [5], e che, pertanto, non è vincolato dall’obbligo di garanzia verso l’acquirente e che questi non ha subito un danno da risarcire.     
Concludendo, se già l’impossibilità per l’acquirente di sottrarsi all’obbligo del pagamento del prezzo, nonostante il danneggiamento dell’opera che si è aggiudicato, può sembrare iniqua, le conseguenze dell’incremento del valore venale della cosa, ancorchè menomata, risulterebbe paradossale in quanto “costringerebbe” il venditore a tenersela appesa in casa e addirittura a essere…soddisfatto di aver acquistato un quadro a brandelli…pagandolo solo 1 milione di sterline!!!
Ars longa vita brevis
       Davide Milan

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1.  La ratio della norma consiste nel far seguire al consenso delle parti, oltre all’effetto traslativo, il passaggio in capo all’acquirente del rischio del perimento del bene compravenduto anche prima della consegna, purché il perimento non sia imputabile al venditore.

2.  Andrebbero altresì considerati gli altri possibili rimedi verso il venditore responsabile di inadempimento imputabile – che gli stretti limiti di questo commento non consentono di esaminare – nonchè i rimedi esperibili dal compratore nei confronti del writer, per responsabilità extracontrattuale o per il reato di danneggiamento (art. 635 c.p.), in quanto responsabile del taglio dell’opera avvenuto dopo l’aggiudicazione (artt. 2043 e 2059 c.c., nonché 185 c.p.). Anche in questi casi, il compratore non sfuggirebbe all’obbligo di pagare comunque il prezzo al venditore e nel momento in cui dovesse agire contro l’artista per vedersi risarcito i danni potrebbe vedersi opporre che non sussiste un danno patrimoniale (art. 2043 c.c.), in quanto non c’è una diminuzione del valore dell’opera, bensì un incremento; ragione per cui al compratore resterebbe il risarcimento del solo danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.). Andrebbero poi verificate le possibili iniziative verso la casa d’asta qualora vi fossero indizi di un suo coinvolgimento, altrimenti l’imprevedibilità dell’evento non consente di contestarle un inadempimento dell’obbligo di custodia.

3.  In questo senso si veda la spinta all’emulazione indotta dalla notizia nello sventurato che, sperando di aumentare il valore di una delle stampe originali di Girl with baloon, l’ha tagliuzzata…buttando al vento il valore commerciale dell’opera integra, stimato in circa 40.000 sterline (http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/cretino-giorno-proprietario-600-copie-originali-185004.htm), la quale ora non vale nemmeno il prezzo di un poster di Totò Schillaci con la maglia della Nazionale del 1990. 

4.  La fattispecie potrebbe configurare l’aliud pro alio che ricorre quando la cosa consegnata abbia difetti che la rendano inservibile o manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale “funzione economico-sociale”, ovvero a quella che le parti abbiano assunto come essenziale al fine di realizzare il programma negoziale. E’ tale, ad esempio, la vendita di un quadro d’autore falso, la consegna di un dipinto di diverso autore rispetto a quello dichiarato (esplicitamente o implicitamente) nel contratto. I rimedi in questo caso sono l’azione di risoluzione del contratto, con restituzione del prezzo pagato, o l’azione di esatto adempimento che nel caso di specie, sarebbe possibile se, come si legge, l’esemplare distrutto è uno di venti.

5.  Per completezza, la norma consente di tutelare l’acquirente anche nel caso in cui la cosa compravenduta risulti affetta da vizi che “la rendano inidonea all'uso”, come si potrebbe sostenere nel caso di specie nella misura in cui la tela tagliuzzata non possa ritenersi più un’opera d’arte.