Comm. Trib. Prov. di Padova, Sez. II, sentenza n. 4/2018
GLI ACCANTONAMENTI EFFETTUATI A TITOLO DI TFM NON VANNO ASSOGGETTATI ALLE REGOLE PREVISTE DAL CODICE CIVILE PER IL TFR
Con una sentenza depositata su un ricorso patrocinato dall’avv. D’Ambrosi dello Studio Eulex, la Commissione Tributaria Provinciale di Padova ha espressamente escluso l’applicazione delle regole civilistiche dettate in tema di Trattamento di fine rapporto alla diversa fattispecie dell’accantonamento degli importi per il trattamento di fine mandato degli amministratori di società.
La CTP di Padova, nella motivazione della sentenza emessa, respingendo la tesi dell’Agenzia delle Entrate, ha precisato che «non è rinvenibile nel nostro ordinamento una norma che ancori […] il TFM alla delibera ed alla erogazione agli amministratori del compenso ordinario».
Secondo la CTP patavina, l’unica previsione normativa che assimila il TFM, ai fini del trattamento fiscale, con il TFR dei lavoratori dipendenti è l’art. 17 del D.P.R. n. 917/1986 nella nuova formulazione in vigore dall’1.1.2007.
Partendo da queste premesse, i giudici di primo grado hanno annullato avvisi di accertamento emessi dalla Direzione Provinciale di Padova dell’Agenzia delle Entrate per valori pari ad un milione di euro, condannando altresì l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio.
19.04.2018