Con una sentenza del 26 gennaio u.s. destinata a rappresentare un importante precedente per altre Commissioni Tributarie, su un ricorso patrocinato dall’avv. D’Ambrosi dello Studio Eulex, la Commissione Tributaria Provinciale di Padova ha affermato che le norme contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. del 7.3.2005, n. 82) non possono essere utilizzate dall’Amministrazione finanziaria «limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale».
Con detta decisione i giudici hanno precisato che l’avviso di accertamento non può essere qualificato come un atto ispettivo o di controllo, con la conseguenza che lo stesso, anche in presenza di una sottoscrizione apposta digitalmente, deve considerarsi valido.
Nel caso di specie, tuttavia, l’atto impositivo è stato annullato per illegittimità derivata. Nella sua motivazione veniva richiamata un’attività ispettiva e di controllo in senso stretto, iniziata con la notifica di un invito ex art. 32 D.P.R. 600/73, illegittimamente sottoscritto in forma digitale.
Questa circostanza, comportando l’illegittimità di tutta l’acquisizione documentale, ha invalidato anche l’avviso di accertamento che su quella documentazione si fondava, in pieno accoglimento della tesi della difesa.
04.02.2018