La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 24.1.2018, interpretando la direttiva n. 82/76/CEE, che obbligava gli Stati membri a stabilire, entro il 31 dicembre 1982, con legge nazionale, l'entità della remunerazione; obbligo che l’Italia ha adempiuto con quasi nove anni di ritardo (Dlgs n. 257 del 1991). Ciò ha portato ad un intenso contenzioso che ha visto contrapporsi da un lato i medici che chiedevano il risarcimento di quanto spettante loro a norma della direttiva, dall’altro lo Stato Italiano. Chiamata sul punto da un gruppo di medici specializzatisi sino al 1990, la nostra Cassazione si è rivolta, in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia, in particolare chiedendo di fornire un’interpretazione delle norme della direttiva. Con la sentenza del 24.1.2018, la Corte di Giustizia, quindi, ha: 1) affermato che la direttiva si applica a tutti i corsi di formazione specialistica, a tempo pieno o a tempo ridotto, iniziati dal 1982, a condizione che si tratti di una specialità comune a tutti gli Stati membri oppure comune a due o più Stati membri e indicata dalla direttiva concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico; 2) ribadito che l’obbligo di remunerazione sorge immediatamente con la direttiva, a prescindere dal suo recepimento nel diritto nazionale in quanto, essendo incondizionato e sufficientemente preciso, non dipende dall’adozione di misure di trasposizione da parte dello Stato membro. Da ciò consegue che la remunerazione agli specializzandi va quantificata dal giudice applicando altre norme del diritto nazionale se, come è accaduto in Italia, mancano le disposizioni interne di trasposizione. Pertanto il mancato recepimento della direttiva costituisce un inadempimento dello Stato da cui consegue l'obbligo di risarcire i danneggiati in misura quantomeno pari alla remunerazione prevista dalla successiva normativa nazionale di trasposizione della direttiva, fatta salva la possibilità per i medici di provare danni ulteriori; 3) affermato che per i medici che abbiano seguìto corsi di specializzazione “a cavallo” del 31 dicembre 1982, il diritto alla retribuzione sorge solo dal giorno 1° gennaio 1983.
Questa decisione apre uno spiraglio alle numerose richieste di risarcimento per i medici che si sono visti danneggiati dal mancato recepimento da parte dello Stato della direttiva suddetta. Studio Eulex resta a disposizione per ulteriori informazioni.