LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA SUL DIRITTO D'AUTORE NEL MERCATO UNICO DIGITALE


Dopo un percorso lento e contrastato, dovuto alle decine di emendamenti del testo presentate dopo la bocciatura dello scorso luglio, il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria a Strasburgo, ha approvato con 438 voti favorevoli (a fronte di 226 no e 39 astenuti) la nuova direttiva sul diritto d’autore. Il testo approvato dovrà quindi passare il vaglio della Commissione e del Consiglio dei ministri per arrivare alla votazione finale, entro la scadenza di maggio 2019. La Direttiva definitiva dovrà quindi essere recepita dagli Stati membri entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.
Le posizioni contrapposte, che il Parlamento ha dovuto mediare, vedevano, da una parte, i sostenitori del web quale spazio di libero scambio e utilizzo dei contenuti pubblicati (tra cui le maggiori piattaforme digitali di condivisione dei contenuti e una corrente di pensiero che raccoglie anche i favori di taluni artisti e autori), dall’altra, i difensori del monopolio dell’autore sul diritto d’uso delle opere protette nonché del diritto a un equo compenso per la creatività accessibile nel web (ossia la maggioranza delle testate giornalistiche, degli editori e degli autori nonché delle associazioni per la gestione dei diritto d’autore, come la SIAE). La posta i gioco è il c.d. Value Gap, il divario crescente tra i ricavi dei colossi del web e la remunerazione degli autori per i contenuti da essi prodotti.
E’ noto che le direttive sono atti normativi con cui l’Unione persegue il ravvicinamento e l’armonizzazione delle legislazioni nazionali nelle materie da esse disciplinate, determinando gli obiettivi che gli Strati membri sono quindi obbligati, nel termine posto della direttiva stessa, a recepire e applicare mediante propri atti normativi che regoleranno le modalità e le condizioni attuative. Per questa ragione, mentre con i regolamenti l’Unione persegue l’unificazione della legislazione nel mercato unico, le normative nazionali emanate in esecuzione di una direttiva europea sono solo ravvicinate.
La disciplina della direttiva si rivolge ovviamente alle fattispecie transfrontaliere. Ma siccome la distribuzione online di contenuti protetti dal diritto d’autore è inevitabilmente transfrontaliera, la competenza esclusiva degli Stati membri risulta ristretta alla disciplina delle (marginali) fattispecie meramente interne.
Gli obiettivi principali della direttiva appaiono:
 - la facilitazione dell’istruzione e della ricerca,
 - il miglioramento della diffusione delle culture europee e
 - la tutela della diversità culturale (in linea con gli artt. 165, 167 e 179 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
Consentendo un più ampio utilizzo e accesso ai contenuti protetti dal diritto d’autore, la direttiva contribuisce a promuovere gli interessi dei consumatori, in conformità con le politiche dell’UE in materia di protezione dei consumatori e con l’art. 169 del TFUE.
Sancito l’obiettivo della facilitazione dell’istruzione e della ricerca, la direttiva, nel promuovere la disponibilità di opere europee sulle piattaforme in tutta l’Unione, prevede tuttavia talune eccezioni consistenti in condizioni e limitazioni all’accesso e all’uso dei contenuti protetti dirette a prevenire gli effetti distorsivi della diffusione digitale e a dare piena certezza giuridica sugli utilizzi transfrontalieri nei settori della ricerca, dell’istruzione e del patrimonio culturale.
In questo senso:
 - l’estrazione di testo e di dati a fini commerciali e di ricerca scientifica è consentita solo da parte di alcuni beneficiari;
 - la concessione delle licenze per l’accesso e la diffusione delle opere fuori commercio è favorita mediante meccanismi di negoziazioni di licenze;
 - l’uso di contenuti protetti dal diritto d’autore da parte dei servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti è subordinato all’impiego di adeguate tecnologie e alla conclusione di accordi con i titolari dei diritti;
 - gli editori, ai quali fossero ceduti o concessi in licenza da un dato autore taluni diritti di pubblicazione, potranno chiedere una quota del compenso previsto per gli utilizzi;
 - l’equa remunerazione di autori e artisti - interpreti o esecutori - è garantita mediante un meccanismo contrattuale di adeguamento dei compensi e uno di risoluzione delle controversie;
 - la conservazione del patrimonio culturale è affidata agli istituti all’uopo destinati.
Il testo approvato, nonostante i profondi emendamenti rispetto a quello originario, conserva le due disposizioni più controverse quali l’art. 11 Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale e l’art. 13 Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti.
L'art. 11 (noto anche come Link tax), dispone che i collegamenti ipertestuali non siano tassati, anche se accompagnati da «parole individuali» di descrizione. L'Unione può imporre agli Stati membri di riconoscere agli editori di «pubblicazioni giornalistiche» diritti che permettano loro di «ottenere una giusta e proporzionata remunerazione per l'uso digitale delle loro pubblicazioni dai provider di informazioni». La norma non esclude l'utilizzo di quelle stesse pubblicazioni in forma privata e non commerciale, ma sancisce il principio secondo cui agli autori deve essere assicurato un’equa parte “del valore aggiunto incassato dagli editori dall'uso delle proprie pubblicazioni».
L’altra norma al centro di aspra contrapposizione è l'art. 13 che introduce il c.d. filtro sugli upload. In breve, le piattaforme digitali sono chiamate a concludere «contratti di licenza con i proprietari dei diritti», salvo che questi non intendano concedere una licenza o non sia possibile stipularla. In difetto di un accordo, gli stessi fornitori di servizi online dovranno predisporre «misure appropriate e proporzionate che portino alla non disponibilità di lavori o altri argomenti che infrangano il diritto d'autore o diritti correlati». Sono esclusi da tali prescrizioni gli aggregatori di notizie piccoli o micro, le piattaforme open source e le enciclopedie libere online (es. Wikipedia).
Inoltre, i contenuti non potranno essere riprodotti senza remunerare i titolari dei contenuti protetti, nemmeno usando lo snippet (ossia l’abstract composto da titolo più alcune parole e il link all’originale articolo di giornale), ma solo utilizzando gli hyperlink "accompagnati da singole parole", che potranno essere condivisi liberamente.
In sintesi, rafforzando la posizione contrattuale di autori e artisti (interpreti o esecutori) nonché il controllo dei titolari dei diritti di utilizzo dei loro contenuti, la direttiva mira a tutelare il diritto d’autore quale diritto di proprietà, riconosciuto anche dall’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale impatto positivo potrà essere incrementato dalle misure dirette a migliorare i meccanismi di concessione delle licenze e ad aumentare, quindi, i proventi dei titolari dei diritti. Al tempo stesso, grazie a un approccio equilibrato agli obblighi imposti ai soggetti interessati, la direttiva si preoccupa di avere un impatto limitato sulla libertà d’impresa e sulla libertà di espressione e d'informazione sancite dagli artt. 16 e 11 della Carta.